
DPI. Infortuni sul lavoro, di chi sono le responsabilità? Due casi da manuale
Lavoratori, state molto attenti alla vostra salute e a quella degli altri.
I dati che parlano di infortuni sul lavoro sono allarmanti, ma non sempre le responsabilità ricadono sui datori di lavoro. Due diverse sentenze della Corte di Cassazione dovrebbero mettere in allarme gli operatori.
La prima riguarda un caso di oltre dieci anni fa. Un lavoratore doveva svolgere un intervento su impianti di tubatura a circa sei metri di altezza. Essendo il mezzo di sollevamento impegnato in un altro intervento, il suddetto decise di posizionare un cestello sopra le forche di un muletto. L’instabilità del sostegno ha fatto si che il lavoratore cadesse e morisse a causa delle gravi ferite riportate.
Dopo una prima condanna per l’azienda, la Cassazione ha ribaltato la sentenza perché in cantiere erano presenti i mezzi per svolgere in lavoro in sicurezza ed è stata una decisione dell’operaio quella di utilizzare un sostegno non sicuro, a causa della fretta di svolgere il lavoro. L’azienda è stata quindi esentata perché “la condotta del lavoratore deceduto, connotata da assoluta imprudenza ed imprevedibilità, era da qualificarsi come fattore causale eccezionale ed anomalo che escludeva l’efficienza eziologia delle condotte degli imputati degradate a meri irrilevanti antecedenti.”
Un caso più recente, citato sul sito di Punto Sicuro, ha visto condannare in via definitiva un lavoratore per la morte di un collega. Durante una gettata di calcestruzzo il suddetto aveva comandato l’abbassamento del braccio dell’attrezzatura in presenza di persone nel raggio d’azione, in difformità da quanto previsto dal libretto di istruzioni del mezzo. Questo movimento ha causato un fortuito colpo in testa a un collega, causandone il decesso.
Il lavoratore è stato condannato con sentenza definitiva della Cassazione a 9 mesi di reclusione per omicidio colposo “evidenziando come l’imputato si fosse reso autore di gravissime violazioni delle norme cautelari riferite al governo del braccio della betonpompa dallo stesso azionato, con particolare riguardo al radicale rigoroso divieto di procedere all’azionamento di detto braccio in caso di presenza di lavoratori nel relativo raggio d’azione; violazioni espressive d’imprudenza tale da porsi, di per sé sola, quale fonte autonoma di gravissimi rischi come quello nella specie puntualmente concretizzatosi”.
Questi due incidenti evidenziano come, sottovalutando le norme di sicurezza e non utilizzando i giusti mezzi, si possano facilmente causare incidenti mortali. Fate attenzione a voi e agli altri.
Sempre.