Demolizioni

Cassazione, la demolizione non si prescrive

È notizia di pochi giorni fa la decisione della Cassazione che la prescrizione non si applica all’ordine di demolizione degli abusi edilizi deciso dal giudice penale. La Cassazione ha inoltre stabilito che in Italia non può trovare diretta applicazione la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, orientata a non tollerare pene senza termine di prescrizione.

La demolizione, quindi, sarà considerata una sanzione amministrativa e non una pena “nel senso individuato dalla Corte Edu e non è soggetta alla prescrizione”.

Il caso sollevato viene da Ischia (sentenza 9949 depositata dalla Terza sezione penale). I giudici hanno affermato il seguente principio di diritto: «La demolizione del manufatto abusivo, anche se disposta dal giudice penale ai sensi dell’art. 31, comma 9, qualora non sia stata altrimenti eseguita, ha natura di sanzione amministrativa, che assolve ad un’autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, configura un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio, non ha finalità punitive ed ha carattere reale, producendo effetti sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall’essere stato o meno quest’ultimo l’autore dell’abuso».

La Cassazione prosegue aggiungendo che: «per tali sue caratteristiche la demolizione non può ritenersi una ‘pena’ nel senso individuato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani e non è soggetta alla prescrizione stabilita dall’art. 173 del codice penale».

Con questo verdetto, i giudici hanno dichiarato “inammissibile” il ricorso del proprietario di una casa realizzata nell’isola di Ischia, afflitta da alte percentuali di abusivismo, in località Barano.

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