Demolizioni

La Cassazione fa chiarezza sugli abusi edilizi accertati: ’ordine di demolizione può essere sospeso (o revocato), ma non va in prescrizione

L’ordine di demolizione di un immobile abusivo può solo essere sospeso o revocato su iniziativa del giudice, ma non è soggetto a prescrizione. A dirlo è la sentenza 36387/2015 della Corte di Cassazione, che spiega inoltre che la prescrizione è possibile solo per le sanzioni penali o pecuniarie, mentre l’ordine di demolizione è una sanzione amministrativa.

Secondo la Corte i giudici devono revocare l’ordine di demolizione se nel frattempo la Pubblica Amministrazione emette un atto amministrativo con esso incompatibile. Per gli stessi motivi, l’ordine può essere sospeso se i giudici hanno il fondato sospetto che l’Amministrazione approvi un atto incompatibile.

 

Cosa accade quando viene accertato un abuso edilizio?

Il Comune normalmente emette un ordine di demolizione e viene nominato un giudice che deve occuparsi della sua esecuzione.

 

Nel caso in cui i responsabili chiedano la sanatoria dell’abuso, viene inoltrata al giudice una richiesta di sospensione o revoca dell’ordine di demolizione. Per decidere il da farsi, il giudice deve esaminare il caso e la sua possibile conclusione.
Se ha la certezza o se ci sono alte probabilità che la sanatoria sia concessa, l’ordine viene revocato o sospeso.

La sospensione o la revoca sono sempre frutto di una valutazione e di una decisione espressa. Non è invece possibile la prescrizione, cioè l’estinzione del reato e della sanzione a esso collegata in modo automatico.

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