
Cassazione: no al riutilizzo dei materiali derivanti dalla demolizione
Dalla Cassazione arriva la sentenza secondo cui i materiali derivanti dalla demolizione di edifici non possono essere riutilizzati:
non sono sottoprodotti, bensì rifiuti, i materiali derivanti dalla demolizione di edifici. Per questo non possono essere riutilizzati, poiché non sono generati durante un processo produttivo.
Lo ha spiegato la Cassazione con la sentenza 33028/2015, nella quale i giudici hanno sottolineato che in base al testo unico ambientale (D.lgs. 152/2006) può essere considerato sottoprodotto un materiale che deriva direttamente da un processo produttivo, cioè da un’attività finalizzata alla produzione di un manufatto.
La demolizione di un edificio, al contrario, è effettuata per eliminare un manufatto, non per produrre qualcosa.
La Cassazione ha spiegato infine che è irrilevante che la demolizione preceda la realizzazione di un altro edificio. Il nuovo manufatto non è il prodotto finale della demolizione e l’attività di costruzione può anche essere indipendente da questa.
Per fare un po’ di chiarezza, ricordiamo che la differenza tra rifiuto e sottoprodotto è importante per capire se un materiale deve essere conferito in discarica o può invece essere reimpiegato in un nuovo processo produttivo.
I criteri per differenziare i due casi sono stati stabiliti dal DM 161/2012, che ha regolato l’utilizzo delle terre e rocce da scavo in base ai livelli di contaminazione e alle caratteristiche dei cantieri.